Registro di carico e scarico
Chi
produce rifiuti speciali non pericolosi ha – secondo l’art. 12,comma 1 del
D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 – “l’obbligo di tenere un registro di carico e
scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, sul quale devono annotare le informazione sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione annuale al Catasto”.
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