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· Art.
6 comma 3 : i
rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendente dalle
qualità in deposito.
· Art.7
comma 3 :sono
rifiuti solidi speciali i rifiuti da attività commerciali e produttive i
rifiuti da attività da servizio
· Art.10
comma 1 : gli
oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato
Comma 2 il produttore di rifiuti assolve propri obblighi con le seguenti
priorità:
A) autosmaltimento dei rifiuti;
B) Conferimento dei a terzi autorizzati
C) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione.
Comma 3 la responsabilità del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti è esclusa:
A) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
B) in caso dei conferimenti dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore;
· Art. 49 comma 14 sulla tariffa (tassa smaltimento
rifiuti) è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità
di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di
recupero dei rifiuti stessi.
Sanzioni Civili
· Art.
50 da £ 200.000 a
£ 1.200.000 per l’abbandono dei rifiuti
· Art.
52 da £ 500.000 a
£ 3.000.000 per mancata tenuta del formulario di identificazione
Sanzioni
Penali
· Art.
51 comma 1 arresto
da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da £ 500.000 a £ 50.000.000 a chiunque trasporti,
recuperi, smaltisca o commerci rifiuti senza autorizzazione Comma 2
le pene di cui al
comma 1 si applicano ai titolari da’impresa o responsabili di enti che
abbandonano i rifiuti.
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